Separazione e divorzio

Con l’entrata in vigore del D.L. n. 132/2014 in alternativa alle procedure giudiziali previste dal codice civile in caso di separazione e dalla Legge 898/1970 in caso di divorzio, è possibile per i coniugi che intendano separarsi o divorziare consensualmente negoziare tra di loro un accordo con l’assistenza di almeno un legale per parte o se sussistono determinate condizioni sottoscrivere tra di loro un accordo di separazione o di divorzio innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile.

Sia l’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati sia l’accordo sottoscritto innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile sono equiparati ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Separazioni e divorzi con l’assistenza dell’avvocato (negoziazione assistita)

L’art. 6 della L. n. 162/2014 prevede, a decorrere dall’11/11/2014, la convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte per le soluzioni consensuali di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Restano invariati i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio (”Dodici mesi dall’avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale” (L. 6.5.2015, n. 55).

La procedura prevede:

  • in assenza di figli;
  • in assenza di figli minori;
  • in presenza di figlio maggiorenne autosufficiente non portatore di handicap grave;

che l’accordo debba essere munito di nulla osta rilasciato dalla Procura della Repubblica.

  • in presenza di figli minori;
  • di figli maggiorenni portatori di handicap grave;
  • di figli maggiorenni non autosufficienti;

che l’accordo debba essere munito di un’autorizzazione rilasciata dalla Procura della Repubblica (previa valutazione dell’interesse dei figli).

Entrambi gli avvocati, una volta ottenuto il nulla osta o l’autorizzazione da parte del P.M. dovranno trasmettere l’accordo entro 10 giorni al Comune di:

  • celebrazione del matrimonio in forma civile;
  • celebrazione del matrimonio in forma religiosa;
  • trascrizione del matrimonio celebrato all’estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero).

Potrà essere inoltrato da entrambi gli avvocati un unico accordo munito del prescritto nulla osta o autorizzazione da parte P.M.

L’accordo da inoltrare al Comune di Inveruno potrà essere inviato dall’avvocato, previa apposizione della sua firma digitale, via PEC al seguente indirizzo: comune.inveruno@legalmail.it

 L’art. 12 della L. 162/2014 prevede, a decorrere dall’11/11/2014, la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.

L’assistenza degli avvocati difensori è facoltativa.

Competente a ricevere l’accordo è il Comune di:

  • celebrazione del matrimonio in forma civile;
  • celebrazione del matrimonio in forma religiosa;
  • trascrizione del matrimonio celebrato all’estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero);
  • residenza di uno dei coniugi.

Condizioni per la sottoscrizione dell’accordo:

  • tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando:

NON vi siano figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti.

  • Inoltre:

L’accordo non potrà contenere patti di trasferimento patrimoniale (es. uso della casa coniugale, ovvero qualunque utilità economica tra i coniugi dichiaranti). Nell’accordo verrà unicamente indicato che si perviene alla separazione ovvero al divorzio.

Restano invariati anche in questa casistica i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio: “dodici mesi dall’avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale” (Legge 6.5.2015, n. 55).

Le fasi dell’accordo:

  • prenotazione dell’appuntamento:

il giorno dell’appuntamento entrambi i coniugi dovranno presentarsi innanzi l’Ufficiale di Stato Civile con la modulistica compilata e il contestuale pagamento di € 16,00.= con bollettino postale;

  • nello stesso giorno sarà redatto l’accordo che verrà sottoscritto dalle parti;
  • l’Ufficiale dello Stato Civile deciderà poi con i coniugi una data per un nuovo appuntamento (da fissare oltre i 30 giorni dalla firma dell’accordo);
  • nel giorno prestabilito entrambi i coniugi si dovranno ripresentare innanzi all’Ufficiale di Stato Civile per la conferma o meno dell’accordo sottoscritto;
  • la conferma dell’accordo farà decorrere gli effetti della separazione o del divorzio dalla data della sua prima sottoscrizione;
  • la mancata comparizione anche di uno solo dei coniugi equivarrà a mancata conferma dell’accordo.

Prenotazione appuntamento: statocivile@comune.inveruno.mi.it – tel. 02.97288137.

Riferimenti normativi:

  • L.1.12.1970, n. 898 Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio (G.U. n. 306 del 3.12.1970);
  • Decreto Legge n. 132/2014 convertito con legge 10.11.2014, n. 162 recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile (G.U. n. 261 del 10.11.2014 – suppl. ordinario n. 84).

DOVE RIVOLGERSI:

UFFICIO STATO CIVILE – Via G. Marcora n. 38 – Inveruno (MI) – piano terra.

Allegati: dichiarazione di avvio procedimento di accordo consensuale.

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