Provvedimenti amministrativi: le nuove scadenze ‘causa’ Covid-19
Con circolare prot. n. 557/PAS/U/000809/12982.D(11) del 20 gennaio 2021, il Ministero dell’Interno aggiorna le indicazioni in materia di sospensione dei termini procedimentali e di proroga della validità dei provvedimenti amministrativi ad effetti ampliativi, dopo le novità apportate dalla legge 159/2020, di conversione del DL 125/2020, entrata in vigore il 4 dicembre 2020.
Le novità introdotte dal DL 125/2020 convertito in legge 159/2020
Qui si va a toccare l’art.103 del DL 18/2020 – Cura Italia:
- gli atti, i certificati, gli attestati, i permessi, le concessioni, le autorizzazioni e tutti gli atti abilitativi comunque denominati, compresi i titoli di polizia, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 conservano la loro validità per 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza e quindi, allo stato attuale, fino al 29 luglio 2021;
- gli atti, i certificati, gli attestati, i permessi, le concessioni, le autorizzazioni e tutti gli atti abilitativi comunque denominati, compresi i titoli di polizia, in scadenza tra il 1° agosto 2020 e il 4 dicembre 2020 e che non sono stati nel frattempo rinnovati, sono tutt’ora validi e conservano la loro validità anch’essi fino al 29 luglio 2021, in virtù di quanto disposto dall’art.103 comma 2-sexies del DL 18/2020).
Dalla data del 29 luglio 2021, quindi, tutti i titoli di polizia scaduti andranno rinnovati, a meno di ulteriori interventi normativi di proroga.
Proroga validità documenti di riconoscimento
Si tratta dell’art.104 DL 18/2020 e ci si riferisce – per lo specifico interesse di Polizia – ai documenti equipollenti alla carta d’identità ai sensi dell’art.292 del RD 635/1940, in quanto muniti di fotografia e rilasciati da un’amministrazione dello Stato.
I libretti personali per la licenza del porto d’armi e i libretti personali delle guardie giurate, quindi, restano validi sino al 30 aprile 2021, in virtù di quanto disposto dall’art.1 comma 4-quater del DL 125/2020.